L.R. 18 aprile 1997, n. 14 (1).

Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 23 aprile 1997, n. 20.

 

Legge modificata con L.R. 14 maggio 2003, n. 9.

 

TITOLO I

Programmazione degli interventi ed istituzione del fondo speciale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare

 

Art. 1

Finalità.

 

1. La presente legge, nell'ambito dei principi della legislazione statale, detta norme sull'amministrazione e sull'uso del patrimonio immobiliare della Regione - nonché su quello delle aziende sanitarie locali finalizzato al Servizio sanitario regionale - al fine di semplificare le procedure, economizzare le spese correnti e reperire risorse per progetti di sviluppo economico e sociale, e per conservare e migliorare il patrimonio immobiliare della Regione.

 

 

Art. 2

Programma di politica patrimoniale.

 

1. Il Consiglio regionale approva, con cadenza triennale, il Programma di politica patrimoniale, con il quale detta indirizzi alla Giunta regionale in ordine:

- alla definizione di immobili da destinare a sede degli Uffici regionali;

- alla valorizzazione dei beni immobili del demanio regionale, del patrimonio agro-forestale e del patrimonio disponibile.

2. In particolare, il Consiglio regionale assegna alla Giunta regionale obiettivi da realizzare nel triennio, relativi a programmi di intervento finalizzati al mantenimento, riuso o alienazione del patrimonio immobiliare stesso, individuando le risorse necessarie.

 

 

Art. 3

Piano attuativo.

 

1. In esecuzione del Programma di politica patrimoniale di cui all'art. 2, la Giunta regionale approva il piano attuativo annuale con il quale:

a) individua le unità immobiliari da destinare ad attività produttive o a progetti di sviluppo economico sociale;

b) ridefinisce per ogni singola unità immobiliare di cui al precedente punto sub a), l'appartenenza alle categorie del demanio, del patrimonio indisponibile e di quello disponibile, procedendo altresì alla modifica degli inventari di cui agli artt. 7 e 8 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11;

c) definisce le modalità operative per la gestione del Fondo di cui al successivo art. 4.

2. La Giunta regionale informa tempestivamente il Consiglio regionale sulle decisioni adottate in merito a quanto previsto al comma 1.

 

 

Art. 4

Fondo speciale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare.

 

1. È istituito nel bilancio regionale un apposito fondo denominato «Fondo speciale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare».

2. A tale fondo affluiscono:

- i proventi delle alienazioni dei beni immobili di proprietà regionale, i canoni di locazione e di concessione dei beni immobili;

- quota parte dei fondi propri della Regione specificatamente destinati a tale finalità determinati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, sulla base delle indicazioni del programma di politica patrimoniale di cui al precedente art. 2 e del piano attuativo di cui all'art. 3;

- i finanziamenti ottenuti dalla Giunta regionale ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente, nonché da istituti di credito, nei limiti e con le modalità dalla stessa normativa indicate in rapporto al valore dei beni di cui sia stata deliberata l'alienazione;

- i proventi derivanti dall'alienazione di quote dei fondi immobiliari;

- i proventi distribuiti dai fondi immobiliari.

3. Sono imputate a tale fondo:

- le spese relative ai costi di gestione delle procedure di alienazione;

- i costi delle ristrutturazioni dei beni immobiliari destinati all'alienazione;

- le spese per la costituzione dei fondi immobiliari;

- gli oneri derivanti dai ratei di rimborso dei prestiti agli istituti di credito.

 

 

Art. 5

Destinazione dei proventi del fondo speciale.

 

1. Il Consiglio regionale, annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, provvede a:

a) destinare i proventi di gestione del fondo speciale finalizzati alla realizzazione dei progetti indicati dal programma di politica patrimoniale di cui al precedente art. 2;

b) destinare una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi del fondo speciale per l'attivazione di programmi finalizzati al lavoro e alla occupazione (2).

 

 

Art. 6

Strumenti per il controllo e la verifica dei programmi per il lavoro e l'occupazione.

 

1. La Giunta individua adeguate forme di dialogo e concertazione sociale per la determinazione degli indirizzi di gestione delle risorse di cui alla lett. b) dell'art. 5, dandone comunicazione alla competente commissione consiliare.

2. Per la gestione delle risorse di cui alla lett. b) dell'art. 5, la Giunta si avvarrà della Società finanziaria regionale per la promozione e lo sviluppo economico dell'Umbria - Sviluppumbria.

 

 

Art. 7

Norma finanziaria.

 

1. Per le finalità di cui agli artt. 4 e 5 della presente legge è costituito un fondo mediante istituzione nella parte spesa del bilancio regionale del seguente capitolo denominato:

Cap. 6505 «Interventi connessi alla valorizzazione del patrimonio della Regione e delle Aziende sanitarie locali»;

Voce 1906: Spese relative ai costi di gestione delle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare;

Voce 1907: Spese per la ristrutturazione dei beni immobili destinati all'alienazione;

Voce 1908: Spese per la costituzione di fondi immobiliari;

Voce 1909: Spese per il rimborso di prestiti agli Istituti di credito;

Voce 1910: Spese per programmi finalizzati al lavoro ed all'occupazione;

Voce 1911: Spese per la valorizzazione dei beni immobili e per interventi finalizzati al riuso o all'alienazione del patrimonio immobiliare.

2. Con legge di bilancio o di variazione allo stesso sarà provveduto alle necessarie dotazioni finanziarie.

3. Il fondo di cui al comma 1 viene alimentato, oltre che con stanziamenti annuali in sede di leggi di bilancio o di variazione agli stessi, anche con i proventi di cui all'art. 4 che saranno introitati ai seguenti capitoli di nuova istituzione dell'entrata denominati:

Cap. 2505: «Proventi derivanti: da alienazioni di beni immobili di proprietà regionale, canoni di locazione e di concessione di beni immobili e dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale»;

Cap. 2506: «Proventi derivanti dall'alienazione e gestione dei fondi immobiliari».

4. Il fondo di cui al comma 1 può essere altresì alimentato da eventuali apporti statali e comunitari secondo le modalità delle normative vigenti.

5. In relazione alle somme via via accertate di cui ai precedenti commi si provvederà con legge di bilancio o di variazione allo stesso ad apportare al bilancio di previsione le occorrenti variazioni per integrare corrispondentemente il fondo di cui al comma 1.

6. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 500.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 6505/voce 1910 istituito con la presente legge.

7. Al finanziamento dell'onere di cui al precedente comma si fa fronte quanto a lire 250.000.000 con pari disponibilità esistente sul fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione 1997, Elenco n. 5, numero d'ordine 6, allegato a detto bilancio e quanto a lire 250.000.000 con riduzione sia in termini di competenza che di cassa di pari stanziamento esistente sul cap. 2160 della spesa.

8. La Giunta regionale, a norma dell'art. 28 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale.

 

 

TITOLO II

Disciplina dei beni regionali

 

Art. 8

Disposizioni generali.

 

1. Per l'amministrazione dei beni regionali e l'attività contrattuale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 con le modifiche e integrazioni di cui ai successivi articoli.

 

 

Art. 9

Competenze della Giunta regionale.

 

1. Compete alla Giunta regionale:

a) l'accertamento della natura giuridica dei singoli beni immobili e la loro assegnazione ad una delle categorie indicate negli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11;

b) il trasferimento al patrimonio della Regione dei beni di demanio pubblico regionale che cessano dalla loro destinazione;

c) l'acquisto, l'alienazione e gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sui beni patrimoniali disponibili (3);

d) la cessione in comodato dei beni patrimoniali disponibili ed indisponibili ad enti ed aziende dipendenti, nonché ad enti locali per lo svolgimento di attività e compiti connessi con l'esercizio di funzioni delegate;

e) la concessione a terzi, anche privati, dell'uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili della Regione compatibilmente con l'interesse generale della Regione e la natura del bene;

f) la deliberazione dei capitolati generali e speciali relativi ai vari tipi di contratti.

 

 

Art. 10

Stima dei beni.

 

1. Gli acquisti, le alienazioni, le permute dei beni immobili sono disposte sulla base di preventiva stima effettuata dal competente ufficio della Giunta regionale che può avvalersi di apposita perizia asseverata (4).

2. Il prezzo di stima determinato ai sensi del comma 1, è soggetto a revisioni periodiche in relazione, sia all'andamento del mercato immobiliare, sia delle variazioni di percentuale verificatesi tra gli indici generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relative all'ultimo triennio.

 

 

Art. 11

Alienazioni.

 

1. L'alienazione dei beni immobili e dei diritti reali sui beni immobili del patrimonio disponibile deve essere effettuata per un prezzo di stima determinato ai sensi del precedente articolo.

2. In deroga al precedente comma l'alienazione di un complesso di beni immobili e di diritti reali su immobili funzionali alla realizzazione di un progetto di gestione - le cui finalità siano fatte proprie dalla Giunta regionale - può essere effettuata, in favore del soggetto che si assume la responsabilità della

gestione, ad un prezzo inferiore fino ad un massimo del 10 per cento a quello di stima.

3. I beni immobili e i diritti reali su beni immobili possono essere alienati o ceduti mediante apporto a fondi immobiliari chiusi.

 

 

Art. 12

Modalità di alienazione, cessione e gestione.

 

1. All'alienazione e gestione dei beni immobili e dei diritti reali su beni immobili provvede la Giunta regionale o direttamente o con affidamento di mandato a società a partecipazione regionale, ovvero con affidamento di mandato a società di servizi specializzate nel settore immobiliare, individuate a seguito di avviso pubblico.

2. La Giunta regionale può sottoscrivere quote di fondi immobiliari chiusi, ai sensi dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 e successive modifiche, mediante apporto di beni immobili e di diritti reali su immobili suscettibili di valorizzazione e di proficua gestione economica, dandone comunicazione alla competente commissione consiliare.

 

 

Art. 13

Permute.

 

1. Alla permuta si provvede, di norma, mediante avviso pubblico. Tale procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello Stato o di altri enti o aziende pubbliche.

 

 

Art. 14

Patrimonio agricolo forestale.

 

1.  (5).

 

 

Art. 15

Uso della proprietà pubblica.

 

1.  (6).

 

 

Art. 16

Cessione in comodato dei beni immobili agli enti delegati.

 

1.  (7).

 

 

Art. 17

Norma transitoria.

 

1. Per l'approvazione del primo programma triennale di cui all'art. 2, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo progetto in occasione della presentazione del disegno di legge sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.

2. Fino all'approvazione del programma di cui al comma 1, restano validi gli indirizzi contenuti nella Delib.C.R. 11 ottobre 1994, n. 671 concernente: «Programma di politica patrimoniale», come modificata con deliberazione 17 febbraio 1995, n. 739.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al programma di cui al comma 2 le variazioni ed integrazioni ritenute necessarie, sentita la competente commissione consiliare.

 

 

TITOLO III

Norme sul patrimonio delle aziende sanitarie locali

 

Art. 18

Gestione dei beni.

 

1. Entro il 30 giugno 1998 le aziende sanitarie individuano tra i beni immobili da reddito loro trasferiti ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1, come sostituito dal comma 3 dell'art. 31 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51:

a) i beni da apportare ad un fondo immobiliare chiuso ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 86;

b) i beni da gestire direttamente o da affidare in gestione, anche ai fini di una loro dismissione, con le modalità di cui all'art. 12, comma 1.

 

 

 

 

 

(2) Vedi la Delib.G.R. 25 settembre 2000, n. 16.

(3) Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 12 agosto 1998, n. 49.

(4) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 2 dicembre 1998, n. 42.

(5) Sostituisce con un solo comma, gli originari secondo e terzo comma dell'art. 2, L.R. 14 maggio 1979, n. 23.

(6) Sostituisce, con un solo articolo, gli originari artt. 12 e 13, L.R. 9 marzo 1979, n. 11.

(7) Sostituisce l'art. 18, L.R. 9 marzo 1979, n. 11.